PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Manager pubblici)

      1. Ai fini della presente legge è definito manager pubblico colui che, iscritto nell'apposito elenco di cui al comma 2, è in grado di produrre una prestazione professionale che consente alle aziende pubbliche di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.
      2. La Presidenza del Consiglio dei ministri cura la tenuta e l'aggiornamento di un elenco dei manager pubblici, al quale sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 3 e 4.
      3. Il manager pubblico non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e delle assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno cinque anni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. La carica di manager pubblico è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con altre aziende pubbliche. La carica di manager pubblico è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'azienda presso cui sono esercitate le funzioni di manager.
      4. Non possono essere nominati manager pubblici:

          a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva

 

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non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

          b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

          c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

          d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Art. 2.
(Procedura di nomina)

      1. Le nomine o le designazioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri, di Ministri e di Comitati interministeriali, relative alle presidenze di enti, anche economici, o di componenti degli organi di gestione, dei consigli di amministrazione, dei consigli generali, delle giunte esecutive e delle commissioni amministratrici dei citati enti, sono effettuate mediante concorso per titoli, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che si tratti di nomine dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego o quando esse siano vincolate per legge.
      2. Le nomine o le designazioni dei presidenti, dei vicepresidenti e dei componenti degli enti e degli istituti pubblici, anche economici, di competenza del presidente della regione, della giunta regionale, del presidente della provincia, della giunta provinciale, del sindaco, della giunta comunale o dei singoli assessori

 

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regionali, provinciali e comunali, sono effettuate mediante concorsi per titoli da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
      3. Ai fini dei concorsi per titoli di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei candidati è effettuata tenendo conto delle esperienze e degli incarichi da essi ricoperti nel settore dell'attività dell'ente o dell'istituto cui dovrebbero essere preposti. Sono elementi positivi di valutazione l'iscrizione ad albi professionali, i curricula scolastici e professionali, l'appartenenza alla dirigenza nelle amministrazioni pubbliche o il possesso di particolari titoli di professionalità anche imprenditoriali attinenti all'attività da svolgere.
      4. Il superamento del concorso previsto dal presente articolo dà diritto all'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2. Il manager pubblico inserito nell'elenco può essere, a discrezione delle amministrazioni interessate, selezionato su chiamata nominativa.
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della medesima legge.

Art. 3.
(Sanzione penale).

      1. Il manager pubblico che direttamente o per interposta persona o con atti simulati prende interesse privato in proprio o in associazione con terzi, in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ruolo, o attribuisce incarichi ovvero effettua nomine di propria competenza in carenza dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 euro a 1.000.000 di euro.